Ultimi aggiornamenti
Notizie
FAQ Comunicazione di Inizio / Variazione / Cessazione Attività Professioni Sanitarie non Mediche – Regione Lazio
Il Consiglio dell’OBLA, in relazione ai numerosi quesiti pervenuti in materia di CIA, ha pubblicato una serie di FAQ aggiornate
Disciplina vigente dal 12 gennaio 2026 (ore 14:00)
Il Consiglio dell’Ordine dei Biologi del Lazio e dell’Abruzzo (OBLA), in relazione ai numerosi quesiti pervenuti in materia di Comunicazione di Inizio Attività (CIA), pubblica le seguenti FAQ aggiornate, elaborate sulla base:
- della L.R. n. 4/2003;
- della DGR n. 447/2015;
- della DGR n. 1247/2025 della Regione Lazio recante disposizioni integrative alla DGR 447/2015;
- dei chiarimenti già richiesti formalmente dall’Ordine alla Direzione Regionale competente.
Le presenti FAQ riportano esclusivamente risposte desumibili dagli atti regionali vigenti.
Restano in attesa di riscontro formale i quesiti trasmessi alla Regione in merito a:
- esposizione della CIA per fattispecie pregresse;
- copresenza con figure non sanitarie;
- nozione di sporadicità;
- uso promiscuo abitazione–studio;
- requisiti catastali e strutturali non espressamente disciplinati.
OBLA continuerà a garantire aggiornamenti tempestivi agli iscritti sulla base di eventuali ulteriori chiarimenti regionali.
SEZIONE A – INQUADRAMENTO GENERALE
- Qual è la normativa di riferimento per la CIA?
La disciplina applicabile alle professioni sanitarie non mediche è quella sopra indicata.
Restano applicabili le disposizioni della DGR 447/2015 ove non in contrasto con la DGR 1247/2025. - La CIA è un’autorizzazione sanitaria?
No.
La CIA (Comunicazione Inizio Attività) costituisce il titolo abilitativo per l’esercizio delle attività professionali sanitarie esercitate ai sensi dell’art. 4, comma 2bis, L.R. 4/2003.
La CIA non consente l’esercizio di attività sanitarie ambulatoriali, per le quali è necessario il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 4, comma 1, L.R. 4/2003. - Qual è la differenza tra studio professionale e ambulatorio/poliambulatorio?
Secondo la normativa regionale:
• lo studio professionale è caratterizzato dalla prevalenza dell’attività intellettuale del singolo professionista, che opera in autonomia organizzativa;
• l’ambulatorio/poliambulatorio è caratterizzato da un’organizzazione complessa di mezzi, persone e prestazioni sanitarie ed è soggetto ad autorizzazione.
Il biologo nutrizionista che opera in autonomia rientra ordinariamente nella tipologia di studio professionale. - Uno studio condiviso tra più professionisti è automaticamente un poliambulatorio?
No.
La mera compresenza di più professionisti nella medesima unità immobiliare non determina automaticamente la qualificazione come ambulatorio o poliambulatorio, qualora:
• ciascun professionista operi in autonomia;
• non vi sia gestione sanitaria unitaria;
• non vi sia coordinamento delle prestazioni sotto un’unica responsabilità sanitaria. - È necessario nominare un Direttore sanitario in uno studio professionale o poliprofessionale?
No, purché la struttura non presenti gli elementi caratteristici dell’ambulatorio o del poliambulatorio con organizzazione sanitaria unitaria.
SEZIONE B – CHI DEVE PRESENTARE LA CIA
- Il biologo nutrizionista deve presentare la CIA?
Sì, il biologo nutrizionista, in quanto professionista sanitario non medico iscritto al rispettivo Ordine, è tenuto a presentare la CIA se esercita la propria attività professionale in uno studio (singolo, associato o in forma di STP) ubicato nel territorio della Regione Lazio. - La CIA è personale o può essere presentata solo dal titolare dello studio?
L’obbligo di presentazione della CIA è personale e direttamente connesso all’esercizio della professione sanitaria.
In particolare, secondo le Istruzioni operative:
• nello studio singolo, la CIA deve essere presentata dal singolo professionista titolare dello studio;
• nello Studio Associato o STP, la CIA è presentata dal legale rappresentante individuato nell’atto costitutivo dell’associazione professionale/STP, con indicazione dei dati dei singoli professionisti. - Se lavoro in più studi devo presentare più comunicazioni?
Sì.
Per ogni sede di lavoro in cui si esercita l’attività ubicata nel territorio della Regione Lazio deve essere presentata specifica CIA. - Se utilizzo uno studio solo alcuni giorni al mese devo comunque presentare la CIA?
L’obbligo di presentare la CIA non sussiste soltanto nel caso in cui la prestazione si configuri come occasionale e saltuaria.
SEZIONE C – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
- Come si presenta la CIA?
Dal 12 gennaio 2026 la comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma informatica regionale:
https://bandiavvisi.regione.lazio.it/
Sezione: “Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche”.
Le comunicazioni inviate con modalità diverse sono irricevibili e archiviate senza ulteriore comunicazione da parte dell’Amministrazione regionale. - È possibile inviare la CIA tramite PEC?
No.
La trasmissione della CIA deve avvenire esclusivamente tramite l’apposita piattaforma regionale. - Quale data deve essere indicata come inizio attività?
L’inizio dell’attività professionale coincide con la presentazione telematica della CIA tramite l’apposita piattaforma regionale.
SEZIONE D – DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI
- Quali documenti devono essere allegati?
Alla CIA devono essere allegati in formato PDF:
• documento di riconoscimento del richiedente;
• planimetria in scala 1:100 (anche in fotocopia o copia non asseverata);
• copia dell’atto costitutivo/statuto (per Studi Associati o STP);
• dichiarazione del professionista o, in caso di studio associato/STP, dei professionisti. - È obbligatorio indicare il titolo di possesso dell’immobile?
Sì.
Deve essere indicato se l’immobile è:
• di proprietà;
• in locazione, comodato, sublocazione o altro diritto reale di godimento.
In caso di immobile di non proprietà, devono essere indicati gli estremi di registrazione del relativo contratto presso l’Agenzia delle Entrate. - È obbligatoria la planimetria?
Sì.
Può essere allegata anche in fotocopia o copia non asseverata. - È necessario presentare la CIA se lo studio è ubicato nella propria abitazione?
Sì. - La categoria catastale è dirimente?
La DGR non disciplina espressamente la compatibilità tra categoria catastale e attività sanitaria professionale. Occorre tuttavia che l’unità immobiliare adibita a studio professionale risponda a tutti i requisiti urbanistici previsti dalle vigenti disposizioni, come è richiesto dichiarare nella CIA stessa.
SEZIONE E – STUDI ASSOCIATI, COLLABORATORI E CONTROLLI
- Chi presenta la comunicazione in caso di Studio Associato o STP?
Nel caso di esercizio della professione in uno studio associato/STP, la CIA è presentata dal legale rappresentante individuato nell’atto costitutivo/statuto, con indicazione dei singoli professionisti. - Cosa si intende per collaboratore?
Ai sensi della DGR 447/2015 e dell’art. 2232 c.c., il collaboratore è il soggetto che affianca il professionista sotto la sua direzione e responsabilità e la cui presenza non modifica la natura dello studio professionale. - Chi effettua i controlli?
Le attività di vigilanza sono svolte dalle ASL territorialmente competenti. - Chi deve presenziare in caso di controllo?
Il titolare dello studio o un delegato con adeguate competenze organizzative e in materia di sicurezza.
SEZIONE F – ROTAZIONE STANZE E PRESTAZIONI OCCASIONALI
- È consentita la rotazione delle stanze tra professionisti?
Sì, esclusivamente tra professionisti che svolgono la medesima attività sanitaria.
Non è ammessa la rotazione mista della stessa stanza tra professioni sanitarie diverse. - È possibile condividere spazi comuni (es. sala d’attesa)?
La normativa non vieta la condivisione di spazi comuni. - Cosa si intende per prestazione occasionale e saltuaria?
Prestazioni rese con carattere di sporadicità degli interventi, che in quanto tali non sono soggette a comunicazione. - In caso di prestazione occasionale cosa è obbligatorio fare?
Il professionista titolare dello studio presso cui viene effettuata la prestazione occasionale deve custodire un registro contenente:
• dati anagrafici del professionista;
• estremi del documento di riconoscimento;
• tipologia di prestazione;
• orario di inizio e fine della prestazione;
• firma del professionista. - Cosa accade in caso di mancata registrazione?
Si applica la sanzione prevista dall’art. 12, comma 2ter, L.R. 4/2003.
La responsabilità civile, penale e amministrativa resta in ogni caso in capo al titolare della stanza.
SEZIONE G – VARIAZIONI E CESSAZIONI
- Cosa si intende per variazione?
Per variazione si intende:
• modifica della compagine sociale;
• modifica dell’attività professionale non medica svolta nello studio. - Il trasferimento in altra sede è una variazione?
No.
Costituisce cessazione della precedente attività e nuova comunicazione per la nuova sede. - Come si comunica la cessazione?
Tramite la medesima piattaforma regionale, selezionando l’opzione “cessazione” e indicando data di decorrenza e protocollo precedente.
SEZIONE H – OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA COMUNICAZIONE
- È obbligatorio esporre la comunicazione?
Sì.
Il PDF protocollato generato dalla piattaforma deve essere esposto al pubblico ai sensi dell’art. 10 bis L.R. 4/2003. - Dove è possibile richiedere chiarimenti alla Regione?
Per quesiti di competenza regionale è possibile scrivere a:
infociadgr1247@regione.lazio.it