CTU
La professione del Consulente Tecnico d’Ufficio
In cosa consiste?
Il CTU, ovvero il Consulente Tecnico d’Ufficio, è una figura professionale che svolge la funzione di ausiliare del giudice. Il CTU ha come scopo principale quello di rispondere in maniera puntuale, e precisa, ai quesiti che il giudice formula nell’udienza di conferimento dell’incarico.
I poteri del consulente tecnico d’ufficio sono fissati dall’art. 194 del codice di procedura civile, in quanto, come inviato del giudice istruttore, deve compiere indagini da solo o insieme con il giudice, secondo le disposizioni di quest’ultimo.
Il CTU può essere autorizzato a chiedere chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi. I suoi compiti in tribunale sono quelli di assistere alle udienze e svolgere indagini, secondo quanto stabilito dal giudice, per dare allo stesso le risposte precise di cui ha bisogno per accertare i fatti.
Nell’ambito dei procedimenti di diritto sia civile sia penale, il Consulente Tecnico d’Ufficio è quindi un consulente del Tribunale, un ausiliario del Giudice. Un soggetto della cui competenza ed esperienza il Giudice si avvale nell’esercizio della funzione giurisdizionale per incarichi specifici. Il Giudice nomina il consulente scegliendolo tra coloro che sono iscritti nell’apposito Albo dei consulenti del Tribunale.
Come avviene l’iscrizione all’albo?
Il Giudice nomina il consulente scegliendolo tra coloro che sono iscritti nell’apposito Albo dei consulenti del Tribunale. L’Elenco Nazionale dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (art. 24-bis disp. att. c.p.c.) introdotto dall’art. 4, comma 2, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, prevede l’istituzione presso il Ministero della giustizia di un Elenco nazionale dei consulenti tecnici d’ufficio, suddiviso per categorie e contenente l’indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria e registrerà da gennaio 2024 gli incarichi ricevuti nel tempo dai CTU.
L’art. 16-novies, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 – introdotto dal successivo art. 14, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 – prevede che le domande di iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici d’ufficio, e all’Albo dei periti presso il tribunale siano fatte in modalità telematiche e che gli Albi, in ogni ufficio giudiziario, siano tenuti con modalità esclusivamente informatiche.
Dal 4 gennaio 2024 al 4 marzo 2024 i CTU e i Periti già iscritti negli albi cartacei circoscrizionali di un Tribunale devono rinnovare l’iscrizione online presso quel tribunale.
Se il professionista vuole iscriversi presso un Tribunale diverso da quello originariamente scelto farà una iscrizione nuova.
Solo per i CTU, ogni anno, sono previste due finestre temporali per le nuove iscrizioni: dal 1 marzo al 30 aprile e dal 1 settembre al 31 ottobre.