Ultimi aggiornamenti
Notizie
Aggiornamento CIA Professioni sanitarie non mediche – Regione Lazio
L’OBLA assicura il massimo impegno nel proseguire il dialogo istituzionale con la Regione Lazio e nel fornire agli iscritti chiarimenti puntuali e aggiornati

A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute e consapevole del disorientamento che le recenti novità normative possono aver generato tra gli iscritti, l’Ordine dei Biologi del Lazio e dell’Abruzzo desidera innanzitutto esprimere la propria vicinanza e attenzione rispetto ai dubbi manifestati.
Proprio nell’ottica di accompagnare con responsabilità e trasparenza questa fase di aggiornamento, l’Ordine ricorda che la Regione Lazio, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1247 del 18 dicembre 2025, pubblicata sul BURL n. 106 del 29 dicembre 2025, ha adottato disposizioni integrative alla DGR 447/2015 in materia di Comunicazione di inizio, variazione e cessazione delle attività professionali appartenenti all’area sanitaria – non mediche.
Tali disposizioni si applicano ai professionisti sanitari non medici iscritti in Ordini professionali che erogano prestazioni presso Studi professionali singoli, associati o STP (Società tra Professionisti).
L’Ordine assicura il massimo impegno nel proseguire il dialogo istituzionale con la Regione Lazio e nel fornire agli iscritti chiarimenti puntuali e aggiornati, affinché ciascun professionista possa operare con serenità, consapevolezza e piena conformità normativa.
1. Ambito di applicazione
La DGR 1247/2025 integra la disciplina previgente limitatamente alle professioni sanitarie non mediche, chiarendo che le attività esercitate ai sensi dell’art. 4, comma 2bis della L.R. 4/2003 sono soggette a Comunicazione di inizio attività, non ad autorizzazione all’esercizio, fermo restando quanto previsto dalla DGR 447/2015 ove non in contrasto
Restano escluse le attività ambulatoriali di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) L.R. 4/2003, che richiedono titolo autorizzativo.
2. Obbligo di utilizzo della piattaforma informatica regionale
La Regione Lazio ha stabilito che, a decorrere dal 15° giorno successivo alla pubblicazione sul BURL, ossia dalle ore 14:00 del 12 gennaio 2026, le comunicazioni di:
- inizio attività
- variazione
- cessazione
devono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma informatica regionale disponibile all’indirizzo: https://bandiavvisi.regione.lazio.it/
sezione dedicata “Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche”
Le comunicazioni trasmesse con modalità diverse dalla piattaforma saranno ritenute irricevibili e archiviate senza ulteriore comunicazione da parte dell’Amministrazione regionale
L’accesso avviene tramite SPID, CIE o Tessera Sanitaria elettronica
3. Soggetto tenuto alla presentazione
Ai sensi delle Istruzioni operative regionali:
- nel caso di studio singolo, la comunicazione è presentata dal professionista titolare dello studio;
- nel caso di Studio Associato o STP, la comunicazione è presentata dal legale rappresentante, individuato nell’atto costitutivo, il quale indica nella procedura i singoli professionisti coinvolti
Per ogni sede di lavoro ubicata nel territorio della Regione Lazio deve essere presentata specifica comunicazione
4. Rotazione delle stanze negli Studi professionali
La DGR 1247/2025 stabilisce espressamente che:
“negli Studi professionali singoli, associati o STP la rotazione all’interno delle singole stanze potrà avvenire solo tra professionisti che svolgono la medesima attività”
Resta fermo:
- l’obbligo della regolarità amministrativa nell’uso degli spazi;
- l’invio della Comunicazione di inizio/variazione/cessazione da parte di ciascun professionista o del legale rappresentante.
5. Prestazioni occasionali e saltuarie
La Regione ha chiarito che le prestazioni:
- occasionali e saltuarie,
- rese da ulteriori professionisti all’interno dello studio,
non sono soggette a comunicazione, stante la sporadicità degli interventi
In tali casi è obbligatorio custodire un apposito Registro, nel quale devono essere indicati:
- dati anagrafici del professionista occasionale;
- estremi del documento di riconoscimento in corso di validità;
- tipologia della prestazione erogata;
- orario di inizio e fine prestazione;
- firma del professionista
In caso di accertamento della presenza di un professionista occasionale non registrato, è prevista l’applicazione della sanzione di cui all’art. 12, comma 2ter L.R. 4/2003, ferma restando la responsabilità civile, penale e amministrativa in capo al titolare della stanza
.
6. Documentazione da allegare
Le Istruzioni operative regionali prevedono l’allegazione obbligatoria di:
- documento di riconoscimento del richiedente;
- planimetria in scala 1:100 (anche in fotocopia o copia non asseverata);
- atto costitutivo/statuto (per Studi Associati o STP);
- dichiarazione dei professionisti (in caso di Studio Associato o STP)
È obbligatoria l’indicazione del titolo di possesso dell’immobile (proprietà, locazione, comodato, sublocazione ecc.) e, se non di proprietà, gli estremi di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate
7. Comunicazioni di variazione e cessazione
Le Istruzioni operative precisano che:
- per “variazione” si intende la modifica della compagine sociale o dell’attività professionale non medica svolta nello studio;
- il trasferimento presso altra sede non configura una variazione ma una cessazione e nuova comunicazione presso altra sede
8. Esposizione al pubblico
La domanda presentata telematicamente genera un PDF con protocollo regionale che il professionista o il legale rappresentante deve esporre al pubblico, ai sensi dell’art. 10 bis L.R. 4/2003
Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, il mancato invio della Comunicazione è sanzionabile con una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 500,00 e un massimo di euro 5.000,00.
In caso di perdurante e reiterata violazione dell’obbligo di esposizione, la norma prevede l’avvio di un procedimento amministrativo finalizzato alla sospensione o cessazione dell’attività svolta.
9. Vigilanza e controlli
Le attività di vigilanza restano affidate alle ASL territorialmente competenti
Conclusioni
OBLA invita tutti gli iscritti che esercitano attività professionale sanitaria non medica nel territorio della Regione Lazio a:
- verificare la propria posizione alla luce della DGR 1247/2025;
- utilizzare esclusivamente la piattaforma regionale per ogni comunicazione;
- assicurare il rispetto delle prescrizioni relative a rotazione delle stanze e Registro delle prestazioni occasionali;
- esporre al pubblico la comunicazione protocollata.
La presente comunicazione è redatta esclusivamente sulla base degli atti ufficiali della Regione Lazio sopra richiamati.