FAQ ECM

  1. Cos’è il sistema di educazione continua in medicina?

Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista

Sono destinatari dell’obbligo ECM i professionisti che esercitano una delle professioni riconosciute dalla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute nonché i professionisti del “ruolo sanitario”.

A seguito dell’entrata in vigore della legge del 11 gennaio 2018, n. 3 (“Legge Lorenzin”), L’Ordine Nazionale dei Biologi è sottoposto all’alta vigilanza del Ministro della Salute. In conseguenza di ciò tutti i Biologi iscritti all’Ordine Nazionale sono considerati appartenenti ad una professione sanitaria e pertanto soggetti alla formazione continua secondo la normativa vigente in materia di ECM.

  1. Chi è soggetto all’obbligo ECM? Quando inizia l’obbligo?

Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente.

I crediti formativi che tutti i biologi iscritti all’Ordine devono acquisire sono quelli ECM; tale obbligo per i soggetti che in precedenza non avevano l’obbligo in quanto professionisti non sanitari (come nel caso ad esempio dei biologi ambientalisti) decorre dal primo gennaio 2019 e da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo (50 crediti fatte salve eventuali esoneri o esenzioni). L’obbligo formativo comunque decorre dal primo gennaio successivo  quello di iscrizione all’Ordine.

  1. Quali sono le tipologie di esonero previste dalle normative ECM?

L’esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale e costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale.

La frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei biologi dà diritto all’esonero dalla formazione ECM. La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. L’esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale.

La misura dell’esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista ai seguenti corsi e nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero:

  • laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno
  • corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;

I corsi universitari diversi da quelli precedentemente indicati, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscano almeno 60 CFU/anno, danno luogo ad una riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza

  1. Quali sono le tipologie di esenzioni previste dalle normative ECM?

L’esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario e costituiscono una riduzione dell’obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata, di seguito indicate:

  1. congedo maternità e paternità (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
  2. congedo parentale e congedo per malattia del figlio (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
  3. congedo per adozione e affidamento preadottivo (d.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni); d) aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
  4. congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);
  5. aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
  6. permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
  7. assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
  8. richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;
  9. aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
  10. aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
  11. aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco / aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
  12. professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero;
  13. congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);
  14. professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.

Ai biologi non dipendenti da strutture pubbliche/private sono assimilabili i medesimi istituti di cui sopra laddove applicabili.

Come si effettuano le richieste di esonero e esenzioni?

Nell’eventualità in cui il professionista intenda inoltrare richieste di esoneri ed esenzioni, richieste di riconoscimento di attività di formazione individuale, o esercitare il diritto di recupero delle partecipazioni ECM può eseguirla con specifica procedura informatica da eseguire tramite l’area riservata del COGEAPS, previa registrazione.

Come si calcola la durata degli esoneri?

La durata dell’esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l’esonero è attribuito all’anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero.

La misura dell’esonero, nei casi  diversi da quelli  previsti, è calcolata in 1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza, dichiarata o autocertificata, nell’ambito di corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla professione svolta, in Italia o all’estero. L’esonero non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

Si possono acquisire crediti durante i periodi di esonero?

SI, eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

Quanti crediti bisogna acquisire? Quali vincoli e limiti sono previsti?

L’obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della CNFC ed è, per il triennio in corso, pari a 150 crediti formativi. Non ci sono vincoli né sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni, né sulle tipologie formative utilizzabili (RES, FSC, FAD, blended).

Il professionista deve però assolvere in qualità di discente di eventi erogati da provider accreditati ECM almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale.

Altre limitazioni:

  • Eventi ai quali il professionista partecipa come reclutato dagli sponsor: il numero di crediti acquisiti mediante questi eventi non può eccedere un terzo del fabbisogno triennale complessivo
  • Autoformazione: i crediti acquisiti per autoformazione non possono eccedere il 20%del fabbisogno triennale complessivo.

Come posso controllare i miei crediti?

L’anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal COGEAPS, l’ente preposto alla certificazione dei crediti ECM.

Il biologo, al pari degli altri professionisti sanitari, può conoscere in ogni momento, tramite l’accesso all’anagrafe nazionale del COGEAPS, i crediti dallo stesso maturati e il proprio debito formativo complessivo; può chiedere inoltre in qualsiasi momento l’attestazione del numero di crediti formativi registrati nel sistema del COGEAPS e, al termine del triennio formativo di riferimento l’eventuale certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo del relativo triennio. Competenti al rilascio della certificazione è l’Ordine Nazionale dei Biologi. Le certificazioni rilasciate sono valide e utilizzabili secondo la normativa vigente. Tutte le operazioni si possono effettuare previa registrazione al  portale http://www.cogeaps.it.

Che cos’è la formazione individuale?

Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da provider accreditati ECM, e possono consistere in: attività di ricerca scientifica, tutoraggio individuale, attività di formazione individuale all’estero e autoformazione.

L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM. Per il triennio 2017/2019 il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire. Rimane ferma la facoltà dell’Ordine Nazionale dei Biologi di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base di esigenze specifiche.

E’ possibile segnalare irregolarità durante la frequenza di un corso ECM?

Il professionista che, frequentando un evento formativo, ritenga di aver rilevato delle irregolarità rispetto alla normativa ECM può effettuare una segnalazione all’indirizzo ecmfeedback@agenas.it, anche in forma anonima, o tramite altre modalità di comunicazione messe a disposizione dall’Ente accreditante.

Cos’è il dossier formativo?

ll Dossier Formativi(DF) costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come singolo sia come soggetto che opera all’interno di gruppi professionali/strutture  Ordini di appartenenza.

La funzione informatica utile alla compilazione del dossier formativo individuale è presente sul portale del COGEAPS,

Il DF può essere individuale, ove costruito direttamente dal singolo professionista nel sito del COGEAPS, sulla base della programmazione del proprio fabbisogno formativo triennale, e di gruppo. Il DF di gruppo è l’espressione della coerenza dell’offerta formativa fruita in rapporto ai bisogni formativi di conoscenza rilevati in fase di analisi del fabbisogno e/o delle priorità definite dalle Aziende e dagli Ordini, e le rispettive Federazioni nazionali.

Il bonus quale riduzione dell’obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato nella misura di 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati nel triennio 2017/2019 se il professionista costruirà un dossier individuale o sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno o nel secondo anno del corrente triennio. Gli ulteriori crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora il dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza.

La coerenza – relativamente alle aree nelle quali si individuano gli obiettivi formativi di riferimento – deve essere pari ad almeno il 70% fra il dossier programmato e quello effettivamente.