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FAQ Comunicazione di Inizio / Variazione / Cessazione Attività Professioni Sanitarie non Mediche – Regione Lazio
Il Consiglio dell’OBLA, in relazione ai numerosi quesiti pervenuti in materia di CIA, ha pubblicato una serie di FAQ aggiornate
Disciplina vigente dal 12 gennaio 2026 (ore 14:00)
Il Consiglio dell’Ordine dei Biologi del Lazio e dell’Abruzzo (OBLA), in relazione ai numerosi quesiti pervenuti in materia di Comunicazione di Inizio Attività (CIA), pubblica le seguenti FAQ aggiornate, elaborate sulla base:
COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ (CIA)
FAQ per i Biologi Nutrizionisti
Regione Lazio
Introduzione normativa
La Comunicazione di Inizio Attività (CIA) per i professionisti sanitari non medici operanti nel territorio della Regione Lazio è disciplinata da:
- Legge Regionale 4/2003 e s.m.i.;
- DGR 447/2015;
- DGR 1247/2025 (disposizioni integrative).
Tali provvedimenti regolano l’avvio, la variazione e la cessazione dell’attività sanitaria non medica esercitata in studi professionali individuali, associati o STP.
Il Biologo Nutrizionista, in quanto professionista sanitario iscritto all’Albo, rientra nell’ambito applicativo della disciplina regionale.
FAQ
1. Cosa comporta, in concreto, l’introduzione della nuova procedura di Comunicazione di Inizio Attività rispetto al passato?
Con l’attivazione della procedura unica regionale, la presentazione della CIA avviene esclusivamente tramite piattaforma telematica regionale, con trasmissione diretta alla Regione e successivo inoltro alle ASL competenti.
Tra le principali novità operative:
- la CIA deve essere trasmessa esclusivamente online;
- è previsto un unico invio dei dati richiesti;
- sono formalizzate le procedure di variazione e cessazione;
- l’invio è riferito individualmente al singolo professionista o alla specifica forma organizzativa;
- la documentazione allegata è stata semplificata.
Restano invariati i requisiti strutturali, igienico-sanitari, professionali e di sicurezza dei locali.
2. Requisiti catastali dello Studio Professionale
La sede dello Studio Professionale può essere:
• In locali di Categoria uso ufficio e studi privati A10, o commerciale C1.
A seconda del municipio o del comune in cui è ubicato lo studio possono considerarsi anche le altre categorie ad uso abitativo (vari tipi di A) (Vedi link sotto)
Lo studio può essere aperto anche all’interno della propria abitazione, senza necessità di cambio di destinazione d’uso.
3. Quali sono i requisiti strutturali richiesti per lo studio professionale?
La normativa regionale non introduce requisiti strutturali ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla DGR 447/2015. Rimangono pertanto applicabili le disposizioni in materia di:
a) Conformità edilizia e urbanistica
Lo studio professionale deve risultare:
- conforme alla destinazione d’uso prevista dagli strumenti urbanistici vigenti;
- legittimamente realizzato sotto il profilo edilizio;
- compatibile con l’attività esercitata, senza configurare un mutamento di destinazione non consentito.
La verifica della conformità urbanistica rientra tra le dichiarazioni rese nella Comunicazione di Inizio Attività.
b) Requisiti igienico-sanitari generali
Lo studio deve rispettare:
- le norme vigenti in materia di igiene dei locali;
- le disposizioni relative ad aerazione e illuminazione;
- i regolamenti edilizi e igienico-sanitari comunali;
- la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per lo studio professionale non sono richiesti requisiti strutturali complessi propri delle strutture ambulatoriali.
c) Assenza di organizzazione ambulatoriale
Elemento essenziale della qualificazione come “studio professionale” è l’assenza di:
- organizzazione imprenditoriale autonoma di mezzi e personale;
- gestione sanitaria unitaria;
- complessità organizzativa assimilabile a poliambulatorio.
Qualora tali elementi siano presenti, l’attività ricade nel regime autorizzatorio proprio delle strutture ambulatoriali.
d) Adeguatezza degli spazi
Gli ambienti devono essere:
- idonei allo svolgimento dell’attività dichiarata;
- coerenti con la tipologia delle prestazioni erogate;
- organizzati in modo da garantire la riservatezza dell’utente.
La normativa non stabilisce metrature minime specifiche.
e) Sicurezza e prevenzione
Devono essere rispettate:
- le disposizioni del D.Lgs. 81/2008, ove applicabili;
- eventuali norme in materia di prevenzione incendi, se ne ricorrono i presupposti;
- le disposizioni sulla gestione dei rifiuti sanitari, qualora prodotti.
f) Distinzione tra studio professionale e ambulatorio
Lo studio professionale è caratterizzato dalla prevalenza dell’attività intellettuale del professionista.
L’ambulatorio, invece, è una struttura organizzata dotata di requisiti strutturali e tecnologici ulteriori e soggetta ad autorizzazione.
4. Il Biologo Nutrizionista può esercitare la propria attività in uno stesso spazio insieme ad altri professionisti sanitari pur presentando una CIA valida?
Sì. Ai sensi della L.R. 4/2003 e della DGR 447/2015, è consentita la condivisione di spazi tra professionisti sanitari, purché ciascuno operi in autonomia e presenti la propria CIA. All’interno del singolo studio/stanza non è però prevista la presenza di diversi professionisti (né in rotazione né saltuariamente) che non siano appartenenti alla stessa categoria professionale.
5. Se utilizzo un’unità immobiliare dove esistono altri studi professionali, devo comunque presentare la CIA?
Sì. L’obbligo sussiste ogni volta che il professionista esercita in forma autonoma in uno spazio individuabile.
6. In caso di esercizio dell’attività professionale in locali condivisi (studio poliprofessionale o immobile con più studi), come deve essere individuato il “titolare dello studio” ai fini della CIA e quali dati devono essere dichiarati?
Ai sensi della L.R. 4/2003 e della DGR 447/2015, il titolare dello studio, ai fini della Comunicazione di Inizio Attività, è il professionista che esercita in autonomia la propria attività sanitaria nello spazio dichiarato.
La presenza di altri professionisti nello stesso immobile non determina alcuna titolarità congiunta, né obbliga alla costituzione di studio associato o STP, salvo che tale forma organizzativa sia effettivamente costituita.
Pertanto:
- la CIA deve essere presentata individualmente;
- devono essere dichiarati esclusivamente i dati riferiti alla propria attività e al proprio spazio (che corrisponde alla dicitura “STUDIO”;
- non devono essere inseriti i nominativi di altri professionisti autonomi presenti nell’unità immobiliare.
7. La mera condivisione di spazi professionali può determinare la qualificazione della struttura come ambulatorio o poliambulatorio?
No.
Ai sensi della DGR 447/2015, la qualificazione come ambulatorio presuppone la presenza di un’organizzazione sanitaria unitaria, con coordinamento strutturato di mezzi e personale.
La semplice coesistenza di professionisti che operano in autonomia, senza gestione sanitaria comune, non configura poliambulatorio né comporta l’assoggettamento al regime autorizzatorio.
8. In quali casi è obbligatoria la nomina del Direttore Sanitario?
La nomina del Direttore Sanitario è richiesta esclusivamente per le strutture ambulatoriali soggette ad autorizzazione sanitaria.
Qualora l’attività si configuri come studio professionale individuale o poliprofessionale privo di organizzazione sanitaria unitaria, non sussiste tale obbligo.
9. È consentita la presenza, nella medesima realtà organizzativa, di professionisti sanitari e non sanitari?
La normativa regionale in materia di studi professionali sanitari (L.R. 4/2003 e DGR 447/2015) non prevede la configurazione di un’unica organizzazione comprendente contestualmente professionisti sanitari e non sanitari.
Eventuali coesistenze devono essere valutate sotto il profilo urbanistico e organizzativo, evitando la configurazione di un’unica struttura sanitaria mista. Ciò comporta, ad esempio, la chiara suddivisione degli spazi, come ingressi separati e civici distinti.
10. Se il professionista utilizza esclusivamente una stanza all’interno di un immobile più ampio, a quale porzione deve riferirsi la CIA e quale documentazione deve essere allegata?
La Comunicazione deve riferirsi allo spazio effettivamente utilizzato per l’attività sanitaria.
Deve essere allegata la planimetria catastale in scala 1:100 (anche non asseverata), con chiara evidenziazione della stanza o porzione di immobile oggetto della dichiarazione.
11. In caso di utilizzo promiscuo dell’immobile (abitazione e studio), quali cautele devono essere adottate?
Pur essendo consentita l’apertura dello studio all’interno dell’abitazione, gli ambienti destinati all’attività professionale devono risultare:
- separati;
- identificabili;
- ad uso esclusivo per l’attività sanitaria.
Le specifiche modalità di utilizzo promiscuo devono essere verificate con il Comune competente in materia urbanistica.
12. Qual è la decorrenza della CIA e può avere efficacia retroattiva?
La CIA produce effetti dalla data di trasmissione tramite piattaforma regionale.
Non è ammessa efficacia retroattiva.
Qualora l’attività sia già iniziata, la data amministrativamente rilevante resta quella dell’invio della comunicazione.
13. Se l’attività è esercitata in più sedi sul territorio regionale, come deve essere gestito l’adempimento?
La CIA è riferita alla singola sede operativa.
Pertanto, per ciascun luogo in cui l’attività è esercitata in modo continuativo, deve essere presentata una distinta comunicazione.
14. È obbligatoria la comunicazione di cessazione o variazione?
Sì.
La DGR 1247/2025 disciplina espressamente l’obbligo di comunicare variazioni e cessazione dell’attività già oggetto di CIA, mediante la medesima piattaforma telematica regionale.
15. Se il professionista è iscritto ad un Ordine territoriale diverso ma esercita nel Lazio, è comunque tenuto alla CIA?
Sì.
L’obbligo è collegato al luogo di esercizio dell’attività e non all’Ordine territoriale di iscrizione.
16. Dove deve essere conservata la ricevuta della CIA?
La ricevuta attestante l’avvenuta presentazione deve essere conservata presso la sede professionale cui si riferisce la comunicazione ed esibita in caso di richiesta degli organi competenti.
17. L’Ordine può fornire interpretazioni ufficiali e vincolanti della normativa regionale?
No.
L’Ordine dei Biologi del Lazio e dell’Abruzzo fornisce supporto informativo agli iscritti, ma l’interpretazione ufficiale e vincolante della normativa regionale compete esclusivamente alla Regione Lazio.